PUBBLICO IMPIEGO - ECCEZIONI E DEROGHE AI CASI DI INCOMPATIBILITÀ PER GLI INCARICHI PUBBLICI

PUBBLICO IMPIEGO – ECCEZIONI E DEROGHE AI CASI DI INCOMPATIBILITÀ PER GLI INCARICHI PUBBLICI

Il Consiglio di Stato si pronuncia sul ricorso circa la contestazione di una presunta causa di incompatibilità.

La questione centrale riguardava la posizione del ricorrente, il quale, oltre a ricoprire una carica politica all’interno dell’ente pubblico era impiegato presso un consorzio e una società partecipata dalla stessa Unione dei Comuni. Questo implica che oltre ai suoi ruoli istituzionali, aveva un coinvolgimento attivo in una società commerciale con azioni detenute sia da enti pubblici che privati.

La questione chiave sollevata riguarda la compatibilità di queste diverse posizioni e responsabilità assunte dal ricorrente e se tale situazione possa generare un conflitto di interessi o violare le normative sull’incompatibilità degli incarichi pubblici, data la possibile sovrapposizione di ruoli e interessi tra la sfera pubblica e quella privata. Le incompatibilità di incarichi dirigenziali nelle Pubbliche Amministrazioni sono disciplinate principalmente dal Decreto Legislativo n. 39 del 8 aprile 2013.

Questo decreto, intitolato “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico“, è stato introdotto per garantire l’imparzialità e l’efficienza dell’azione amministrativa, prevenendo situazioni di conflitto di interessi e garantendo la corretta gestione delle risorse pubbliche. In particolare, per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali, il decreto stabilisce chiaramente quali incarichi non possono essere ricoperti contemporaneamente da una stessa persona al fine di evitare possibili situazioni di incompatibilità. Si definisce, ad esempio, il divieto per i dirigenti pubblici di assumere incarichi dirigenziali in altre pubbliche amministrazioni, enti pubblici o enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale.

La legge prevede inoltre la possibilità di derogare a queste disposizioni in casi specifici e solo previo parere della Commissione di garanzia degli statuti e dell’attività dei dipendenti pubblici. Tuttavia, queste deroghe devono essere motivate e limitate a situazioni eccezionali. Inoltre, il decreto stabilisce sanzioni per coloro che violano le disposizioni sull’incompatibilità, che possono arrivare fino alla decadenza dall’incarico pubblico. Il Consiglio ribadisce pertanto l’importanza di interpretare le norme in modo rigoroso e di non estenderne il significato al di là del contesto specifico, sottolineando così l’importanza di una valutazione attenta e precisa dei casi di incompatibilità.

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