Sul portale delle Autonomie locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il 23 dicembre 2019 è stato pubblicato un parere concernente la pubblicazione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici su “Amministrazione trasparente”.
Nella fattispecie, un Comune chiede un parere in ordine alla pubblicità da dare ai provvedimenti di concessione di vantaggi economici a privati, non correlati ad uno stato di disagio economico-sociale, pertanto, il Comune chiede quali dati vadano pubblicati nel rispetto della normativa privacy e con quali mezzi dare pubblicità.
Il servizio studi, osserva che il D.Lgs. n. 33/2013 prevede, per finalità di trasparenza, l’obbligo di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” degli atti di concessione di vantaggi economici di qualunque genere erogati in favore di soggetti pubblici o privati di importo superiore a mille euro.
Inoltre, viene evidenziato che circa gli obblighi di pubblicazione nei siti istituzionali della p.a. previsti dalla normativa vigente per finalità di trasparenza vale il principio per cui la pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalle norme sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche, di cui al Regolamento UE n. 679/2016.
In merito al caso di specie, circa l’operatività dell’obbligo di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27, D.Lgs. n. 33/2013, il Garante ha affermato che detta normativa prevede la pubblicazione obbligatoria dei soli nominativi dei soggetti destinatari di un contributo di natura economica superiore a mille euro. Di conseguenza, vanno oscurati i dati identificativi eccedenti, che non è giustificato diffondere.
FVG, PARERE, 23 DICEMBRE 2019