La Corte dei conti del Veneto si è espressa in merito all’assoggettabilità ai limiti previsti per il trattamento accessorio dei proventi delle sanzioni per violazioni al D.Lgs. n. 285/1992.
Nel caso di specie, il Presidente dell’Unione dei Comuni ha chiesto alla Corte di sapere se, nel caso in cui si decida di implementare la parte variabile del fondo risorse decentrate per erogare degli incentivi collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, utilizzando la quota eccedente dell’incassato rispetto al precedente esercizio sanzioni CDS, tale quota risulterebbe non soggetta al limite del fondo di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017.
Per di più, con riferimento alla parte eccedente delle sanzioni del Codice della Strada da inserire sulla parte variabile del Fondo Risorse Decentrate, l’istante ha chiesto di sapere se con il termine sanzioni si intenda quelle derivanti dall’art. 208 oppure anche le sanzioni derivanti dall’art. 142 del Codice.
La Corte dei conti del Veneto, con la deliberazione n. 217/2023, confermando in larga parte la giurisprudenza contabile pregressa, ha affermato che i proventi delle sanzioni per violazioni al D.Lgs n. 285/1992 inseriti sul fondo per le risorse decentrate secondo l’articolo 208 derogano al limite al trattamento accessorio, ma solo se producono maggiori riscossioni rispetto all’esercizio precedente.
I magistrati contabili hanno inoltre aggiunto che l’incremento nel gettito che consente il superamento del vincolo si computa con riferimento ai soli accertamenti dell’esercizio corrente.
Nello stesso principio possono rientrare anche gli incassi legati all’utilizzo delle apparecchiature autovelox, di cui all’articolo 142 del medesimo Codice della strada.