Il Tar Campania, con sentenza n. 146/2020 si è pronunciato in ordine alla definizione degli ambiti entro i quali un Comune può limitare il diritto, contestualmente garantito, dei propri cittadini residenti e maggiorenni, dotati di elettorato attivo e passivo, di utilizzare gli strumenti di partecipazione consistenti nella presentazione di proposte e petizioni popolari e nella promozione di referendum consultivi.
In merito, alcuni cittadini hanno proposto ricorso avverso le disposizioni contenute nel Regolamento comunale, che ha inibito ai residenti da meno di 5 anni nel Comune, anche se iscritti nelle liste elettorali dello stesso Comune, la possibilità di proporre istanze e petizioni ovvero di promuovere il Referendum consultivo.
I Giudici osservano che la partecipazione popolare alla gestione politico-amministrativa della cosa pubblica è un diritto fondamentale, garantito dalla Costituzione all’art. 3, comma 2, inoltre, l’art. 8 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) delinea diversi istituti di partecipazione “popolare”, tra l’altro prevedendo “forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi” e “garanzie per il loro tempestivo esame”.
I Giudici concludono osservando che esula dal potere regolamentare la possibilità di comprimere il diritto civico di partecipazione, che resta quindi garantito a tutti i “cittadini” della comunità locale senza limitazioni temporali legate alla durata della condizione di cittadino residente.
TAR CAMPANIA, SENTENZA N.146/2020