L’interpretazione letterale delle disposizioni sopra riportate depone nel senso che l’obbligo di assicurare l’occupazione di quote giovanili e femminili nell’esecuzione dell’appalto, e così il connesso obbligo dichiarativo, siano posti in capo al solo operatore economico che presenta l’offerta.
Pertanto, nel caso in cui l’impresa partecipi alla gara singolarmente, essa soltanto è destinataria delle prescrizioni assunzionali, non il professionista dalla stessa indicato per il compimento delle fasi progettuali dell’appalto integrato. Il professionista indicato dall’impresa, infatti, non è assimilabile né alla figura del concorrente che effettua l’offerta, né a quella, di più ampio spettro, di operatore economico.
Non assume invece rilievo, nell’ambito della presente controversia, la circostanza che l’oggetto della gara sia un appalto integrato: nonostante il ruolo senza dubbio centrale svolto dai professionisti indicati per i servizi di architettura e di ingegneria, resta il fatto che l’impresa concorrente sia l’unico aggiudicatario della gara, divenendo il solo contraente della stazione appaltante per tutte le prestazioni pattuite.
Del resto, lo stesso art. 47, comma 4, del D.L. n. 77 del 2021, nel qualificare la suddetta promessa occupazionale come “requisito necessario dell’offerta”, intende circoscrivere il proprio ambito di applicazione, in via esclusiva, al solo operatore economico offerente, non ricomprendendo il professionista da quest’ultimo indicato per le fasi di progettazione, a cui non è riconducibile né l’offerta stessa né l’aggiudicazione dell’appalto.