IL RUOLO DELLE PA NELL'ATTUAZIONE DEL PNRR

PROGRESSIONI VERTICALI: PER LA RISERVA DEL 50% NON CONTANO MOBILITÀ E STABILIZZAZIONE

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha risposto ad alcune richieste di chiarimenti in materia di progressioni verticali, a seguito della modifica introdotta dal d.l. 80/2021, che ha novellato l’articolo 52 del d.lgs. 165/2001.

In particolare, al Dipartimento si è rivolto un Comune per avere chiarimenti in merito a quali tipologie di assunzioni rilevino per il calcolo della riserva, nello specifico le stabilizzazioni e la mobilità volontaria.

Il Dipartimento ha chiarito che l’istituto delle progressioni verticali disciplinato dall’art. 52, comma 1-bis, si attua a favore del personale già in servizio, tramite procedura comparativa, fatta salva “una riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili destinate all’accesso dall’esterno”.

Una volta determinato, in base a tale percentuale, il numero delle posizioni disponibili per le progressioni verticali, l’accesso negli organici sarà ammissibile soltanto dall’esterno.

La Funzione pubblica ha precisato che ai fini del calcolo del 50% non devono essere computate le assunzioni che l’amministrazione intende attuare nel triennio previo espletamento di:

  • procedure di stabilizzazione ex art. 20, comma 1, d.lgs. 75/2017;
  • mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 165/2001.

Entrambi tali istituti, secondo il Dipartimento, “sono irrilevanti al fine di determinare la quota destinata alle progressioni verticali”.

Gli enti locali, quindi, potranno prevedere nei propri atti di programmazione triennali del fabbisogno di personale, di destinare fino al 50% delle nuove assunzioni “facendo ricorso a progressioni verticali, stabilizzazioni o mobilità”.

A tal proposito, il Dipartimento, nel parere 12094/2022 del 17 luglio 2022, ha precisato anche la riserva del 50% per le progressioni verticali “opera per ogni singola categoria e non complessivamente” e “la struttura della programmazione dei fabbisogni richiede l’indicazione di dettaglio delle modalità di copertura per ciascuna area/categoria e, pertanto, la riserva ad almeno il 50% delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno è da intendersi applicabile a ciascuna area o categoria”.

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