PERSONALE - AVVIO DI INDAGINI PER UN DIPENDENTE IN QUIESCIENZA

PROGRESSIONE ORIZZONTALE NULLA SE ATTIVATA IN BASE ALLA SOLA ANZIANITÀ

La Cassazione Sezione Lavoro, con l’ordinanza 5 luglio 2023, n. 19703 afferma che:

  1. i contratti decentrati sottoscritti in violazione dei vincoli, non solo di natura finanziaria, ma anche giuridica, imposti dai Ccnl e dalla legge sono nulli;
  2. le progressioni orizzontali impostate sulla base della sola anzianità di servizio sono frutto di clausole di contratti decentrati nulle, perchè vìolano le previsioni dei Ccnl, i quali disciplinano dette progressioni con modalità del tutto diverse.

La Cassazione in primo luogo dirime una questione fondamentale: il giudice ha il potere/dovere di rilevare d’ufficio la nullità del contratto anche quando, come nel caso esaminato, pur emergendo dagli atti di causa, non sia stata dedotta dall’attore. Dunque, contratti decentrati in violazione di quelli collettivi non sono “protetti” dall’eventuale mancanza del rilievo della nullità delle loro clausole.

In secondo luogo, l’ordinanza riscontra il contrasto tra la disciplina della progressione orizzontale come regolata dal Ccnl del comparto sanità e il decentrato sottoscritto nel caso particolare.

Il Ccnl, osservano gli ermellini, prevede dei parametri valutativi che vincolano i contratti collettivi decentrato nello stabilire i criteri della progressione economica orizzontale. Il Ccnl, secondo la Cassazione, intende fondare la progressione economica sulla reale professionalità dei dipendenti e sul loro concreto impegno. Occorre, dunque, eliminare “il solo elemento “formale” dell’anzianità di servizio”. L’ordinanza richiama la precedente pronuncia 28 settembre 2021, n. 26274 secondo la quale, nel comparto degli enti pubblici non economici, i passaggi ai livelli economici successivi avvengono sulla base di criteri oggettivi di selezione escludendo che il criterio legittimante l’accesso ai livelli di sviluppo economico consista unicamente nel tempo di permanenza nelle singole posizioni.

CLICCA QUI PER ACCEDERE ALL’ORDINANZA

Settembre 2024

lunedìmartedìmercoledìgiovedìvenerdìsabatodomenica
26 Agosto 2024
27 Agosto 2024
28 Agosto 2024
29 Agosto 2024
30 Agosto 2024
31 Agosto 2024
1 Settembre 2024
2 Settembre 2024
3 Settembre 2024
4 Settembre 2024
5 Settembre 2024
6 Settembre 2024
7 Settembre 2024
8 Settembre 2024
9 Settembre 2024
10 Settembre 2024
11 Settembre 2024
12 Settembre 2024
13 Settembre 2024
14 Settembre 2024
15 Settembre 2024
16 Settembre 2024
17 Settembre 2024
18 Settembre 2024
19 Settembre 2024
20 Settembre 2024
21 Settembre 2024
22 Settembre 2024
23 Settembre 2024
24 Settembre 2024
25 Settembre 2024
26 Settembre 2024
27 Settembre 2024
28 Settembre 2024
29 Settembre 2024
30 Settembre 2024
1 Ottobre 2024
2 Ottobre 2024
3 Ottobre 2024
4 Ottobre 2024
5 Ottobre 2024
6 Ottobre 2024