Nell’ambito di una procedura di revoca di aggiudicazione di una gara, la segnalazione ad ANAC non rappresenta un atto autonomamente impugnabile, in quanto solo prodromico ed endoprocedimentale, non dotato di autonoma lesività.
A spiegarlo è il TAR Lazio con la Sentenza n. 928 del 19/1/2024, con cui ha respinto il ricorso e confermato la legittimità di un provvedimento di revoca di aggiudicazione di una gara, comprendente l’escussione della garanzia (comunque non avvenuta) e la segnalazione dell’operatore ad ANAC.
La questione riguarda la mancata stipula di un accordo quadro per interventi Superbonus 110% su alcuni immobili di edilizia popolare e per il quale l’OE, dopo essersi aggiudicato un lotto, aveva acconsentito all’affidamento di altri due, chiedendo la revisione di alcuni termini contrattuali.