La disciplina dettata dal TUEL non contempla il principio di unicità del gettone di presenza per la partecipazione a sedute del consiglio o di commissioni nell’ambito della medesima giornata, limitandosi a prescrivere che la partecipazione alle sedute sia effettiva.
Diversamente, la previgente normativa statale in materia di indennità di presenza di consiglieri comunali e provinciali aveva espressamente prescritto la non cumulabilità delle indennità di presenza per la partecipazione a sedute del consiglio e delle commissioni consiliari permanenti nell’ambito della stessa giornata.
In ordine alla questione prospettata, l’avviso della Sezione è nel senso che, sulla base di una interpretazione letterale, oltre che logica, delle norme in esame (art. 12 disp. prel.), il principio di unicità del gettone di presenza previsto dall’art. 4, comma 2, L.R. n. 1/2023 trovi applicazione nel caso in cui il consigliere partecipi a più sedute del consiglio comunale nella stessa giornata o a più sedute della medesima commissione consiliare sempre nella stessa giornata («In caso di più sedute del
consiglio comunale o delle medesime commissioni consiliari nella stessa giornata l’indennità di presenza è unica»).
Sulla base del dato letterale della norma, il principio di unicità del gettone di presenza, per converso, non trova applicazione nell’ipotesi in cui il consigliere comunale partecipi nell’arco della stessa giornata a una seduta del consiglio comunale e a una seduta di una commissione consiliare ovvero a sedute di commissioni consiliari diverse, a meno che queste ultime non siano convocate in seduta congiunta.