Il superamento del limite massimo di pagine previsto dal disciplinare di gara per la redazione dei
documenti componenti l’offerta rappresenta una giusta ragione di censura del provvedimento di
aggiudicazione solo se previsto a pena di esclusione dalla procedura di gara, e non invece nel caso in cui
si preveda solamente che le pagine eccedenti non possano essere considerate dalla commissione ai fini
della valutazione dell’offerta.
L’obbligatoria indicazione dei costi della manodopera, all’interno dell’offerta, si impone solo per i
dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente
articolata nella formulazione dell’offerta per la specifica commessa; non, invece, per le figure professionali
impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero lo fanno in maniera trasversale a
vari contratti (ad es. il direttore del servizio), il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione
all’offerta da presentare per il singolo appalto.
La pronuncia in evidenza, n. 07815, resa in data 18/08/2023 dalla Quinta Sezione, in sede Giurisdizionale,
del Consiglio di Stato, ha ribadito alcuni principi, ampiamente condivisi dalla giurisprudenza
amministrativa, sulle modalità di presentazione dell’offerta in sede di gara pubblica e sulle conseguenze –
laddove indicate espressamente dalla lex specialis – in caso di superamento del limite massimo di pagine,
se previsto, per la redazione delle offerte e dei relativi allegati.
La pronuncia ha, altresì, chiarito il metodo di esatta indicazione dei costi della manodopera all’interno
dell’offerta, indicandone l’obbligatorietà ai sensi di legge soltanto per i dipendenti impiegati stabilmente
nella commessa. Viceversa, l’indicazione de qua è stata confermata come non obbligatoria per le figure
professionali impiegate nell’esecuzione dell’appalto o del servizio in via indiretta, che operino soltanto
occasionalmente oppure in maniera trasversale in relazione a varie tipologie di contratti.