Nel Dl elezioni viene introdotta la disposizione speciale in materia di quorum di validità per le elezioni nei comuni fino a 15.000 abitanti.
La norma dispone che per l’elezione del sindaco e del consiglio, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, a condizione che la stessa lista abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e che il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali.
Anci sostiene: «Qualora non siano rispettate le due percentuali, l’elezione è nulla».
La determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali non si tiene conto degli elettori iscritti all’Aire che non esercitano il diritto di voto.
Pertanto, la disposizione scomputa questi elettori ai fini della determinazione del quorum strutturale cui è subordinata la validità delle elezioni nei Comuni in cui sia stata ammessa e votata una sola lista. Una novità importante, sottolinea Anci, in quanto l’inclusione nelle liste di cittadini residenti all’estero fa sì che, specie nei Comuni di minori dimensioni e con alto tasso di emigrazione, si renda arduo il raggiungimento del quorum strutturale richiesto per la validità delle elezioni amministrative, con conseguente nullità della procedura elettorale.