IMPIEGO PUBBLICO - TRASFERIMENTO

PERSONALE, SULLE ASPETTATIVE NON VIGE IL CONTRATTO ATTUALE

L’Aran ha fatto chiarezza, attraverso l’orientamento CFC47, sull’evoluzione normativa in tema di aspettative.

Nello specifico, il parere è rivolto al Comparto delle Funzioni centrali ma si modella anche al caso del contratto degli enti locali. Secondo l’Aran, non è il contratto collettivo nazionale di lavoro la sede di rilievo per cercare risposte sulla concessione delle aspettative ai pubblici dipendenti, neppure in tema di possibile assunzione di incarichi a tempo determinato.

L’attuale contratto, con riferimento al triennio 2016/2018, e nel caso del Comparto Funzioni locali gli articoli dal 39 al 42, pone diversi richiami nell’ambito è quello dell’aspettativa per motivi familiari e personali e altre aspettative previste da disposizioni di legge.

Di fondo, evidenzia l’Agenzia, è il Dlgs 165/2001 ad essere protagonista in materia, disponendo direttamente in tema di alcune tipologie di aspettativa: ad esempio, quella ex articolo 19, comma 6, per l’assunzione di incarichi dirigenziali; o l’aspettativa di cui all’articolo 23-bis per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati:  «il vigente impianto contrattuale, nel ridisciplinare la materia delle aspettative (…), non ha inserito previsioni relative allo svolgimento di contratti di lavoro a termine, dal momento che la materia trova già la sua regolamentazione all’interno del quadro normativo applicabile ai rapporti di pubblico impiego, come sopramenzionato».

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