IL LAVORATORE NON SUPERA IL SECONDO PERIODO DI PROVA? IL LICENZIAMENTO È LEGITTIMO

PERSONALE, SMART WORKING PER DIPENDENTI CON FIGLI MINORI DI 16 ANNI IN DAD

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 62/2021) il Dl n.30/2021, che introduce misure restrittive per la circolazione delle persone finalizzate a contrastare la diffusione del Covid-19 e di fatto dispone la sospensione della didattica in presenza.

Per sostenere le famiglie e compensare alle restrizioni, il decreto concede bonus e congedi per uno dei due genitori.

Tra le maggiori novità del Decreto, l’affermazione del diritto al lavoro agile per il genitore la cui mansione sia compatibile se in famiglia è presente un figlio minore di anni 16 che si trovi a casa per la sospensione dell’attività didattica, oppure perché abbia il Coronavirus o sia stato messo in quarantena.

Se la prestazione lavorativa non è possibile in modalità smart working, uno dei due genitori con il figlio minore di 14 anni ha invece diritto ad assentarsi con il congedo Covid-19 retribuito al 50%. Per i il figlio in età tra 14 e 16 anni, per l’assenza non spetta alcuna retribuzione, né il riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Decreto

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