L’art. 46, comma 2, quarto periodo del regolamento del Comune prevede che “Sono altresì esclusi gli incarichi per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento del fine”.
Il Collegio ritiene di dover precisare che la natura meramente occasionale delle prestazioni o la saltuarietà della medesima non possono comunque giustificare una deroga alle ordinarie regole di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento nell’assegnazione degli incarichi: si pensi, ad esempio, all’assegnazione di incarichi meramente occasionali e/o saltuari per una auto-qualificazione di tal fatta da parte dall’ente: in questo modo un soggetto otterrebbe incarichi retribuiti senza alcuna forma di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, bypassando le previsioni di legge.
Di conseguenza, deve ritenersi illegittima e non consentita la previsione di affidamenti di incarichi senza procedura comparativa, sulla base di una presunta natura occasionale e/o saltuaria dei medesimi e pertanto il Comune di Erchie (BR) dovrà procedere alla modifica (o, più correttamente, all’espunzione) di tale disposizione dal comma 2 dall’art. 46 del proprio regolamento.