L’INPS comunica la proroga dei termini per la maturazione dei requisiti per Opzione Donna.
Lo fa con il messaggio n. 217/2021, avente ad oggetto «Articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Proroga dei termini per la maturazione dei requisiti richiesti per l’accesso alla pensione anticipata cosiddetta opzione donna di cui all’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».
“Opzione donna”, ricordiamo, è un trattamento pensionistico erogato, a domanda, alle lavoratrici dipendenti e autonome che, avendo maturato entro la fine dell’anno i requisiti previsti dalla legge, optano per il sistema di calcolo contributivo della pensione.
Tenuto conto della data del 1° gennaio 2021, di entrata in vigore della legge n. 178 del 2020,
la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio
2021, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2
gennaio 2021, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme
esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.