Il finanziamento delle progressioni verticali in deroga non è al di fuori del tetto di spesa complessivo del personale.
Gli incrementi contrattuali che la contrattazione collettiva destina al trattamento economico fondamentale trovano la loro fonte in una manifestazione di volontà delle parti contraenti del Ccnl. Il singolo ente locale, quindi, non svolge alcun ruolo decisionale diretto nella determinazione degli incrementi retributivi lordi, ma “subisce” le disposizioni del Ccnl ed è posto nella condizione di adempiere ad un’obbligazione di contrattazione collettiva nazionale.
Nel caso del finanziamento delle progressioni verticali straordinarie esiste sia una disposizione di legge che le finanzia, l’articolo 1, comma 612, della legge 234/2021, sia la disposizione del Ccnl. Ma, l’ente locale, in questo caso, dispone di un potere operativo forte ed evidente: decide di attivare o meno tali progressioni, che non sono imposte dal Ccnl.
Gli enti locali non debbono adempiere ad un’obbligazione contrattuale e, quindi, non sono tenuti ad attivare le progressioni verticali in deroga. Né sono obbligati nemmeno ad utilizzare l’incremento dello 0,55% del monte salari 2018.