Il collocamento in aspettativa senza assegni non incide sullo status di dipendente della Provincia ai fini dell’applicazione dell’articolo 236 del testo unico
Un revisore, Dirigente dell’Amministrazione provinciale X, in aspettativa ai sensi dell’articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n.207 a seguito della nomina a Direttore dell’Azienda di Servizi alla Persona in provincia Y, chiede di conoscere se, in caso di estrazione per la nomina a revisore negli enti locali nella provincia X, permane il vincolo di ineleggibilità di cui all’articolo 236 del testo unico 267 del 2000.
L’articolo 236 prevede che l’incarico di revisore non possa essere esercitato dai dipendenti delle regioni, delle province e delle città metropolitane negli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza. Il collocamento in aspettativa senza assegni non incide sullo status di dipendente della provincia e, di conseguenza si ritiene che, nella fattispecie, permanga il divieto di svolgere la funzione di revisore nell’ambito della provincia di X.
Relativamente all’attuale rapporto di lavoro costituito con l’Ente ASP, a mero titolo collaborativo, rinviando all’Amministrazione regionale per un ulteriore approfondimento, si rappresenta che non sembrerebbe comunque possibile svolgere l’incarico di revisore in nessun ente locale sulla base delle seguenti osservazioni.