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PERMESSI ORARI: RELAZIONE TRA LA DURATA  DELLA VISITA E LE ORE DI PERMESSO FRUITO

L’Aran, Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, si è espresso in ordine alla richiesta di un parere concernente le assenze dal posto di lavoor per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.
Nel caso di specie, un dipendente chiede di assentarsi per l’intera giornata, utilizzando cumulativamente i permessi orari per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostiche, di cui all’art.35 del CCNL delle Funzioni Locali. L’Ente chiede di sapere, qualora dalla documentazione si evinca che la prestazione abbia avuto una durata limitata e che anche cumulata con quella dei tempi di percorrenza non copra completamente l’orario di lavoro giornaliere cui il dipendente era tenuto nella giornata di assenza, come devono essere valutate e giustificate le ore non ricomprese nell’attestazione e nei tempi di percorrenza.
L’art. 35, comma 9, del CCNL delle Funzioni Locali dispone che l’assenza per la fruizione dei permessi orari per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici deve essere giustificata mediante attestazione di presenza, recante informazioni anche in ordine all’orario delle visite, terapie, ecc., rilasciata dal medico o dal personale amministrativo della struttura che le hanno effettuate.
Anche se l’art. 35, comma 5, del CCNL prevede la possibilità di fruire anche cumulativamente dei permessi orari per la durata dell’intera giornata lavorativa, ai fini di una valutazione complessiva della situazione determinatasi per la corretta applicazione dell’istituto, osserva l’Agenzia, non sembra possa prescindersi dalle risultanze delle attestazioni di presenza e degli orari in esse indicati.

ARAN PARERE, 20 DICEMBRE 2019

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