L’indennità di risultato non costituisce una componente fissa del trattamento retributivo fondamentale ed è sottratta all’applicazione del principio di irriducibilità della retribuzione, essendo condizionata dalla scelta degli obiettivi ad opera della P.A. e alla verifica della loro realizzazione da parte del dipendente.
Ma con la recente ordinanza n. 5746 del 4 marzo 2024 la Sezione Lavoro della Cassazione ha ricordato che la retribuzione di risultato è, comunque, una componente della retribuzione complessiva del lavoratore, con la conseguenza che la posizione della quale quest’ultimo è titolare in materia deve essere qualificata, in termini generali, come di diritto soggettivo.
Il rapporto che viene in esame è, infatti, un rapporto di diritto privato e gli atti che ad esso si ricollegano vanno pure qualificati come atti di diritto privato esecutivi delle intese raggiunte fra le parti.