Un’amministrazione aggiudicatrice può escludere un operatore economico da una procedura (avente il doppio oggetto, di costituire, da un lato, una società a capitale misto e di aggiudicare, dall’altro, a tale società un appalto pubblico di servizi), in ragione del superamento della partecipazione al capitale della società e sempre che ciò determini un aumento del rischio economico a carico della stessa amministrazione aggiudicatrice.
L’art. 17 del decreto legislativo, n. 175 del 2016, nell’ancorare il limite quantitativo della quota partecipativa privata alla soglia del 30%, mira sia ad assicurare all’amministrazione un effettivo apporto tecnico-professionale dell’operatore economico privato, sia a predeterminare in modo netto l’impegno finanziario pubblico.
Il socio privato deve, infatti, essere operativo e non un mero socio di capitale, stante la specificità del ruolo che deve assumere nell’attuazione dell’oggetto sociale, atteso che il suo coinvolgimento si giustifica in ragione della carenza, in seno alla amministrazione pubblica, delle competenze necessarie in lui rinvenientesi.
La sua partecipazione, ai fini della concreta operatività, deve essere, pertanto, adeguata a rendere possibile la realizzazione finalistica dell’oggetto sociale; e tale adeguatezza è stata fissata, in chiave di rigore comunitario, nella soglia minima di partecipazione del 30%.
Cons. Stato, sez. V, 17 ottobre 2023, n. 9034 – Pres. De Nictolis, Est. Perotti