AFFIDATA ALL'AGID LA SUPERVISIONE DEL SETTORE DEL RIUTILIZZO DEI DATI

PA: ATTENZIONE A QUANDO SI PUBBLICANO DATI ON LINE

Quando pubblicano atti e documenti on line, le Pubbliche amministrazioni devono porre la massima attenzione a non diffondere dati che non siano pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. Lo ha ribadito il Garante privacy nel comminare una sanzione di 10 mila euro a un Comune.

L’Autorità è intervenuta su richiesta di un reclamante che lamentava la diffusione di dati personali contenuti all’interno di un curriculum vitae pubblicato sul sito web istituzionale di un Comune, con cui da tempo aveva cessato l’attività lavorativa. Con il reclamo l’interessato aveva anche fatto presente la peculiare condizione personale, in ragione della quale la diffusione dei dati avrebbe potuto comportare dei rischi per sé e per la famiglia.

Nel corso dell’istruttoria il Garante ha accertato che il curriculum era rimasto disponibile online oltre l’arco temporale previsto dalla disciplina di settore e che la circostanza aveva comportato la diffusione dei dati in assenza di base giuridica. Il Comune non aveva neanche operato un’attenta selezione dei dati in esso contenuti (indirizzo di residenza, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica personali).

Quanto alla tesi difensiva avanzata dal Comune, secondo la quale la pubblicazione del curriculum del reclamante sarebbe dipesa dalla condotta negligente del fornitore cui era stata affidata all’epoca la gestione della pagina “Amministrazione Trasparente” del sito, il Garante ha ricordato che spetta al titolare del trattamento, quindi nel caso in esame al Comune, impartire adeguate indicazioni ai fini della corretta gestione del ciclo di vita dei dati a chi li tratta per suo conto. Indicazioni che l’Ente aveva mancato di dare alla società affidataria del servizio informatico.

La diffusione dei dati personali del reclamante era pertanto avvenuta in maniera non conforme ai principi di “liceità, correttezza e trasparenza” e “minimizzazione dei dati”. Tra le altre violazioni riscontrate dall’Autorità, anche la mancata risposta da parte del Comune alla richiesta di esercizio dei diritti dell’interessato.

Nel determinare l’ammontare della sanzione il Garante privacy ha tenuto favorevolmente in considerazione che la violazione non ha riguardato categorie particolari di dati personali e ha coinvolto un solo interessato. Il titolare ha inoltre fornito assicurazioni in merito alle modalità con cui in futuro provvederà a pubblicare atti e documenti contenenti dati personali sul proprio sito web istituzionale.

Luglio 2024

lunedìmartedìmercoledìgiovedìvenerdìsabatodomenica
1 Luglio 2024
2 Luglio 2024
3 Luglio 2024
4 Luglio 2024
5 Luglio 2024
6 Luglio 2024
7 Luglio 2024
8 Luglio 2024
9 Luglio 2024
10 Luglio 2024
11 Luglio 2024
12 Luglio 2024
13 Luglio 2024
14 Luglio 2024
15 Luglio 2024
16 Luglio 2024
17 Luglio 2024
18 Luglio 2024
19 Luglio 2024
20 Luglio 2024
21 Luglio 2024
22 Luglio 2024
23 Luglio 2024
24 Luglio 2024
25 Luglio 2024
26 Luglio 2024
27 Luglio 2024
28 Luglio 2024
29 Luglio 2024
30 Luglio 2024
31 Luglio 2024
1 Agosto 2024
2 Agosto 2024
3 Agosto 2024
4 Agosto 2024