L’Aran, ha diffuso un parere concernente l’orario di lavoro, nella fattispecie, viene chiesto se un dipendente, con un’articolazione oraria su sei giorni settimanali ed il riposo coincidente con la domenica, nel caso effettui una prestazione lavorativa di sei ore nel giorno del riposo settimanale, se può rinunciare a fruire del riposo compensativo sostituendolo con forme di monetizzazione. Inoltre, viene chiesto se un dipendente che in una giornata non lavorativa effettui una prestazione di lavoro straordinario che verrà liquidata come tale, ha diritto a percepire anche l’indennità di condizioni di lavoro.
In riferimento alla prima questione, al lavoratore, spetta solo un compenso aggiuntivo pari ad una maggiorazione del 50% della retribuzione oraria di cui all’art.52, comma 2, lett.b) del CCNL commisurato alle ore di lavoro effettivamente prestate. Al lavoratore spetta inoltre, anche un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa effettivamente resa. Tali ore dovranno essere portate in detrazione alla durata ordinaria della settimana in cui il lavoratore fruirà del riposo compensativo.
Circa la seconda questione, l’art.24, comma 4, del CCNL, prevede espressamente che lo specifico compenso previsto per il lavoro reso nel giorno del riposo settimanale è pienamente cumulabile con ogni altro trattamento accessorio collegato alla prestazione. Trattasi di un trattamento di maggior favore che viene riconosciuto solo al dipendente che, eccezionalmente, viene chiamato a rendere la prestazione lavorativa nel giorno del riposo settimanale.
ARAN, PARERE, 20 DICEMBRE 2020