Il Tar Campania annulla una procedura aperta, da aggiudicarsi sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che prevedeva l’attribuzione del punteggio per l’offerta economica (20 punti) in dipendenza del numero di offerenti.
Se gli offerenti fossero stati più di due, il punteggio sarebbe stato attribuito in maniera proporzionale secondo la formula del disciplinare.
Qualora invece le offerte fossero state due soltanto il punteggio massimo di 20 punti sarebbe stato assegnato all’offerta economica migliore e 0 (zero) punti all’offerta con il minor ribasso.
Questo, secondo la ricorrente, determinerebbe l’illegittima trasformazione dell’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, espressamente prevista dalle regole di gara, in un’aggiudicazione al massimo ribasso.