La Corte dei conti Campania, con deliberazione n. 28/2020 si è espressa in ordine alla richiesta di parere da parte di un Sindaco circa la possibilità, in costanza di esercizio provvisorio di procedere ad assunzioni di personale, mediante scorrimento di una graduatoria vigente. L’Ente precisa altresì che l’assunzione in questione è stata inclusa nel piano del fabbisogno triennale e ha, inoltre, esperito le preliminari procedure di mobilità. Dunque, la questione all’esame riguarda la possibilità di procedere alla assunzione di unità di personale in regime di esercizio provvisorio. Nel caso di “esercizio provvisorio”, cui si riferisce la richiesta di parere gli Enti possono impegnare solo spese correnti. Per la spesa in conto capitale, possono essere impegnate solo somme per lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza In tale scenario sussiste il rischio concreto che il ricorso all’utilizzo degli stanziamenti di spesa dell’anno precedente, seppure per dodicesimi, possa non apparire idoneo a garantire la primaria esigenza di preservare, in maniera permanente, gli equilibri di bilancio e assicurare il pareggio effettivo. Ne deriva la impossibilità di assumere spese, in costanza di esercizio provvisorio, al di là del limite dei dodicesimi, con la sola eccezione dei casi, tassativi, elencati dal predetto art. 163, comma 5, tra i quali non risulta annoverabile la tipologia di spesa oggetto di parere.
CORTE DEI CONTI CAMPANIA, DELIBERA N.28/2020