Importante novità normativa emersa con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il 28 marzo, della legge di conversione del Decreto Legislativo n. 7/2024 relativa alle consultazioni elettorali.
La riforma legislativa introduce modifiche significative riguardo agli aumenti delle indennità destinate ai sindaci e agli amministratori locali. Originariamente previsti dalla Legge n. 234/2021, articolo 1, commi 583 e successivi (Legge di Bilancio 2022), questi adeguamenti salariali saranno effettivi a regime dal 2024, anticipando il 45% degli aumenti già nel 2022 e il 68% nel 2023. È importante sottolineare che le indennità di funzione per vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali sono stabilite proporzionalmente a quelle dei sindaci.
Per finanziare questi aumenti, è stato istituito uno specifico fondo di 100 milioni di euro per il 2022, aumentato a 150 milioni per il 2023 e ulteriormente a 220 milioni a partire dal 2024, come disposto dalla stessa legge. Tuttavia, i Comuni sono tenuti a restituire allo Stato qualsiasi porzione di questo contributo che non venga utilizzata entro l’esercizio finanziario.
Fino al 2023, una disposizione introdotta dall’articolo 1, comma 20-ter, del D.L. n. 198/2022, aveva offerto ai Comuni la possibilità di impiegare tali fondi per supportare i maggiori oneri derivanti dalle nuove indennità degli amministratori, anche nei casi in cui, prima dell’introduzione di questa normativa, fossero state adottate deliberazioni di rinuncia, totale o parziale, alle indennità stesse, come previsto dal D.M. n. 119/2000.
L’articolo 4, comma 2-bis, del D.L. n. 7/2024 estende ora l’applicabilità di questa disposizione fino al 31 dicembre 2025, modificando il comma 20-ter dell’articolo 1 del D.L. n. 198/2022.
La distribuzione dei fondi, definita a regime, insieme alla nota metodologica e ai conguagli sulle quote del 2022, è stata allegata al D.M. del 14 dicembre 2023, relativo al riparto dei fondi per l’annualità 2023.