Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, con sentenza n.102/2020 si è pronunciato in ordine alla richiesta di annullamento della determinazione con cui è stata aggiudicata una gara. In particolare la ricorrente lamenta l’illegittimità della nomina da parte del Sindaco della commissione giudicatrice.
I Giudici osservano che nel merito, il ricorso è fondato sotto il profilo del difetto di competenza del Sindaco alla nomina della commissione giudicatrice, richiamando all’uopo la condivisibile giurisprudenza secondo cui la nomina della commissione giudicatrice è atto gestionale, ricadente nell’ambito della competenza dirigenziale.
Il TAR inoltre, evidenzia che l’accoglimento del vizio di incompetenza impone l’assorbimento degli ulteriori motivi o censure, poichè, in tutte le situazioni di incompetenza, carenza di proposta o parere obbligatorio, si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato.
Quindi, ogni diverso motivo o censura assorbiti, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento di tutti gli atti della procedura di gara successivi alla nomina, fino all’affidamento del servizio, essendo l’illegittima composizione della Commissione vizio che comporta in modo caducante il travolgimento per illegittimità derivata dei successivi atti della procedura di gara.
TAR SICILIA, SENTENZA N.102/2020