QUALIFICAZIONE STAZIONI APPALTANTI

NELL’AFFIDAMENTO DIRETTO NON C’È OBBLIGO DI REDIGERE GRADUATORIA

Nell’affidamento diretto non c’è obbligo di redigere graduatoria o di assegnare a ciascuna offerta un punteggio numerico sotto il profilo qualitativo ed economico.

La stazione appaltante, nella premessa al documento denominato «Condizioni particolari di RDO – Confronto di preventivi», stabiliva che l’individuazione del contraente sarebbe avvenuta in ambito MEPA, con richiesta di offerta mediante la tipologia di negoziazione denominata “confronto di preventivi”, cui sarebbero stati invitati tutti gli operatori economici che, alla data di pubblicazione della negoziazione, risultavano iscritti al CPV (Common Procurement Vocabulary) al quale era aperta la procedura.

Il documento (art. 6) indicava le modalità di presentazione delle offerte, da acquisire per l’appunto tramite MEPA (Mercato Elettronico della P.A.), e prevedeva sei criteri di valutazione (art. 7), elencati in ordine di importanza, stabilendo infine che: «All’esito della procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi non sarà disponibile una graduatoria delle offerte: la valutazione delle offerte è affidata alla discrezionalità della RUP, che valuterà globalmente la qualità in relazione all’economicità».

In particolare, i primi cinque criteri di valutazione avevano ad oggetto profili qualitativi dell’offerta, attenendo ad elementi tecnici ed esplicativi delle modalità di organizzazione e di fruizione del servizio di rassegna stampa mentre l’ultimo (criterio n. 6) era costituito dall’«Economicità».

Presentavano la propria offerta tre imprese. La prima impresa offriva a €. 76.000; la seconda offriva l’importo più basso, pari a €. 55.038,00; la terza impresa un importo €. 72.000,00.  Il il RUP motivava la scelta di affidare il servizio alla terza impresa, per € 72.000,00 precisando che, rispetto agli altri concorrenti “offre un servizio più ricco e integrato e una piattaforma totalmente personalizzabile ad un costo adeguato”.

La prima impresa (€ 76.000) contestava l’aggiudicazione in quanto, a suo dire, la prevista acquisizione di una pluralità di offerte avrebbe imposto all’Amministrazione di esplicitare i punteggi attribuiti a tutte le società concorrenti con riferimento ai diversi criteri valutativi applicati, e di motivare la scelta dell’aggiudicataria all’esito della formazione della conseguente graduatoria finale.

Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 17/04/2023, n. 949

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