Per i dipendenti pubblici, già dal 15 ottobre 2021, il principio generale al quale devono attenersi i dirigenti degli uffici, è quello della prevalenza, per ciascun lavoratore, dell’esecuzione della prestazione in presenza. È quanto previsto dal Dm sul rientro in servizio dell’8 ottobre 2021, ripreso poi nelle linee guida in materia di lavoro agile del 30 novembre 2021, il cui contenuto sopravvive alla disciplina contrattuale di ciascun comparto pubblico.
Il rientro in ufficio dopo la pausa estiva, comunque, vedrà i dirigenti pubblici impegnati nella riorganizzazione del tempo di lavoro del personale in presenza e in smart working alla luce delle recenti modifiche apportate dal decreto legislativo 105/2022 alla legge 81/2017, di disciplina del lavoro agile.
Sono cambiate, infatti, le particolari situazioni dei lavoratori che garantiscono un diritto di precedenza nell’accesso al lavoro agile, delle quali i datori di lavoro devono ora tenere conto. Il ventaglio è più ampio rispetto al passato e abbraccia le lavoratrici e i lavoratori con figli fino a 12 anni di età, o senza limiti di età in caso di figli con grave disabilità. Lo stesso diritto di precedenza va riconosciuto ai lavoratori con disabilità grave e ai caregivers, le persone cioè che assistono e si prendono cura di un familiare disabile, invalido o titolare di indennità di accompagnamento.
Questi nuovi criteri di priorità devono sostituirsi ai precedenti e sono quelli che guideranno i dirigenti nel caso in cui occorra limitare il numero dei dipendenti ai quali autorizzare il lavoro agile, ovvero il numero di giornate di lavoro agile.
Il bilanciamento delle giornate lavorate in presenza con quelle lavorate a distanza non deve infatti perdere di vista la duplice ratio del modello organizzato, quello della conciliazione vita-lavoro e quello dell’aumento della competitività. Dove il secondo obiettivo non è realizzato, la riduzione del numero delle giornate in smart working, o la limitazione del numero degli smart workers, agisce come correttivo per garantire il raggiungimento del valore pubblico.
Il numero delle giornate in lavoro agile e in presenza, come detto, rimane comunque circoscritto nel perimetro del principio enunciato nel decreto del ministro per la Pubblica amministrazione sul rientro in servizio dell’8 ottobre 2021, ripreso poi nelle linee guida sul lavoro agile nella Pa del 30 novembre 2021, ancora valide.
Le linee guida cessano la loro efficacia solo per tutte le parti non compatibili con i nuovi contratti, rimanendo pertanto ultra vigenti, nelle parti compatibili.
Se è vero che i Ccnl non specificano alcuna proporzione da rispettare tra lavoro in presenza e lavoro a distanza, limitandosi a definire il lavoro agile come una prestazione lavorativa eseguita in parte all’interno e in parte all’esterno dei locali, è altrettanto vero che l’ultra vigenza delle linee guida nel merito, qualifica e dettaglia un principio generale che è quello della prevalenza, per ciascun lavoratore, dell’esecuzione della prestazione lavorativa in presenza. Principio confermato anche nel contenuto della sezione riferita al lavoro agile nel Piao (il Piano integrato di attività e organizzazione delle pubbliche amministrazioni).
È più difficile invece interpretare come le assenze, giustificate da ferie o da altri permessi retribuiti, ma anche da malattia, impattino sul principio della prevalenza.
E i lavoratori fragili? Le tutele del Cura Italia sono finite il 30 giugno 2022, e per loro l’invito è quello di usare il lavoro agile nella formula più flessibile che la disciplina consente, per proteggerli dall’esposizione al rischio. Vale ancora il suggerimento della Funzione Pubblica contenuto nel comunicato del 30 giugno scorso, che invitava i dirigenti a individuare le misure organizzative che si rendono necessarie, anche derogando, ancorché temporaneamente, al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza.