Correttamente il Tribunale ha disatteso il quarto motivo di ricorso in ragione del fatto che la procedura indetta da Rai Way è da ricondurre, pacificamente, nell’ambito dei contratti esclusi ex artt. 15 e 4 d.lgs. n. 50/2016, con conseguente inapplicabilità delle previsioni – tra cui, quella invocata in ricorso –esplicitamente incluse nella disciplina dedicata all’aggiudicazione nei settori ordinari (come indicato nella rubrica del titolo IV, nel cui contesto è collocato il suddetto articolo 97).
Tale conclusione trova conferma nell’orientamento giurisprudenziale richiamato dalla sentenza appellata secondo cui nelle gare pubbliche la fase di verifica dell’anomalia dell’offerta non è obbligatoria quando questa ha per oggetto contratti esclusi, ma è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, la cui
determinazione è sindacabile in sede giurisdizionale solo se macroscopicamente irragionevole (Cons. Stato, sez. IV, 4 giugno 2013, n. 3059) ovvero irrazionale, illogica o viziata da travisamento di fatti (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. V, sent. n. 4586/2015).