NEI CONCORSI PUBBLICI L’ACCESSO AGLI ELABORATI È LIMITATO A QUELLI DEI VINCITORI

Nei concorsi pubblici l’accesso agli elaborati degli altri concorrenti è limitato a quelli riguardanti i soli candidati vincitori del concorso.

La questione ha preso le mosse da una procedura selettiva indetta da un Ente, a seguito della quale un concorrente, risultato non vincitore del concorso, chiedeva di accedere alle valutazioni conseguite da altri concorrenti partecipanti al suddetto concorso, tra le quali anche quelle riguardanti concorrenti non risultati vincitori.

L’Ente aveva escluso l’accesso, ritenendo l’istanza manifestamente sproporzionata e sovrabbondante rispetto alle esigenze del richiedente, anche ai fini dell’eventuale tutela giurisdizionale. I giudici hanno rammentato che l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.


Secondo la Legge 241/90, gli «interessati» all’accesso sono «tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso» (art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241 cit.).

Pertanto, «Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale» (art. 24, comma 7, legge n. 241 cit.).

Sulla base di questi principi, l’Adunanza plenaria n. 4 del 2021, con specifico riferimento all’accesso difensivo, che è quello che viene in rilievo in questa sede, ha avuto modo di chiarire quanto segue:
«In materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell’istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare; la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990».

I giudici hanno affermato che la documentazione richiesta era funzionale a verificare la data certa in cui erano state formalizzate le valutazioni, e dunque il rispetto della procedura di selezione che prevedeva che le «schede di valutazione» fossero redatte dai valutatori immediatamente dopo lo svolgimento delle due prove selettive (e dunque attestare, come chiarito più specificatamente nel ricorso, che «il voto espresso dai “valutatori’’ all’esito delle due prove svolte dai candidati è coincidente con quello riportato nella graduatoria finale che, altrimenti, risulterebbe priva di obiettivo riscontro.»);
Per quel che riguardava le schede di valutazione degli altri candidati, l’istanza era finalizzata a verificare la coerenza dei giudizi espressi con gli esiti della selezione nell’ottica di un’eventuale azione giudiziaria.
La conoscenza di tali documenti, dunque, nella prospettiva dell’istante, era necessaria alla verifica degli ipotizzati vizi nella procedura, anche in ottica risarcitoria. E ciò, a giudizio del Collegio, era sufficiente a dimostrare la strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione finale che con l’accesso si intendeva tutelare.


Quanto appena esposto privava, secondo i giudici, di rilievo l’affermazione dell’Amministrazione, contenuta nel provvedimento impugnato, in merito alla non attinenza agli interessi del richiedente al fine di tutelare la propria situazione giuridica, in quanto, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2021 in precedenza richiamata, la pubblica amministrazione e il giudice adito per l’istanza di accesso devono solo verificare il collegamento del documento e le prospettate esigenze difensive ma «non devono svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio (…)».


Quale conseguenza di quanto esposto, l’Ente era tenuto ad esibire la documentazione richiesta dal concorrente.
Tuttavia, l’istanza doveva essere accolta limitatamente alle schede valutative dei 5 candidati risultati vincitori, dovendosi per converso escludere qualsivoglia nesso di strumentalità tra l’ostensione delle schede tecniche di tutti i 63 candidati alla selezione (di cui peraltro solo 13 erano stati convocati per le due fasi di valutazioni) e l’interesse difensivo del ricorrente, trovando condivisione le considerazioni dell’Amministrazione in merito alla sproporzionalità e sovrabbondanza della richiesta rispetto alla situazione giuridica di cui il ricorrente chiedeva tutela.

TAR Lazio Roma, sentenza del 9 novembre 2023, n. 16720

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