Nella documentazione di gara deve essere sempre riportato l’elenco dettagliato delle prestazioni
e dei relativi corrispettivi che rende trasparente il procedimento adottato per il calcolo dell’importo posto a base di gara e che limita la possibilità per i progettisti di chiedere di corrispettivi ulteriori in corso di
esecuzione.
Diversamente, l’assenza del dettaglio dei corrispettivi calcolati sulla base del DM 17.06.2016
per la determinazione degli importi dei servizi di progettazione non permette ai concorrenti di comprendere le attività incluse nell’appalto ed espone l’amministrazione a successive richieste di pagamento.
Negli atti di gara dunque va indicato analiticamente il dettaglio dei corrispettivi per le attività poste a base di gara, circostanza questa non rilevata nella specie.
In ogni caso, la stazione appaltante negli atti di gara avrebbe dovuto indicare analiticamente il dettaglio dei corrispettivi per le attività poste a base di gara per rendere trasparente l’avvenuto utilizzo delle tariffe
ministeriali di cui al DM 17 giugno 2016, che rappresentano in ogni caso il parametro di riferimento per la
stazione appaltante, per il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara, potendosene discostare solo in
presenza di una motivazione adeguata e correlata ai fatti a giustificazione dello scostamento rispetto
all’importo determinato sulla base delle tabelle medesime.
Pare dunque che la Stazione appaltante abbia agito con modalità non conformi alla previsione dell’art. 24
comma 8 del d.lgs. 50/2016, al principio di trasparenza degli atti di gara e al principio dell’equo compenso.