Il quesito sottoposto all’Organo di controllo riguarda la corretta modalità di rispetto del “tetto del 2016 delle risorse accessorie” ai sensi dell’art. 23, comma 2, del DLgs n. 75/2017. In particolare si chiede alla Sezione Lombardia della Corte se la norma richiamata, “a fronte di una riduzione della quota percentuale della convenzione di segreteria rispetto al 2016”, consenta di utilizzare “lo spazio liberato dalla modifica della percentuale di riduzione del Segretario” per “finanziare l’incremento del limite a disposizione delle posizioni organizzative” e conseguentemente, destinare le risorse ricavate “al trattamento accessorio del personale”.
Diversamente la non considerazione delle risorse “nel loro ammontare complessivo implicherebbe un’operazione di isolamento del salario accessorio del segretario comunale”. In merito l’art. 23, comma 2, del DLgs 75 del 2017 dispone che “l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale….non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”.
La Corte ravvisa che in assenza di specificazioni diverse da parte del legislatore, come già rilevato dalla Sezione Puglia (n. 99/PAR/2018) nel “computo del tetto di spesa previsto dalla menzionata disposizione rientrano, se non diversamente previsto dalla legge, tutte le risorse stanziate in bilancio dall’ente con destinazione al trattamento accessorio del personale indipendentemente dall’origine delle eventuali maggiori risorse, proprie dell’ente medesimo, a tal fine destinate”.
Confermando il deliberato di cui ai pareri 54/2018/PAR e 116/2018/PAR della stessa Sezione Lombardia, nonché della Sezione delle autonomie 26/2014 e 34/2016 con le quali è stato considerato come tetto l’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e non ai singoli fondi contrattuali. Pertanto priva di fondamento è l’operazione di “isolamento” prospettata dall’Ente locale, ai fini del calcolo del tetto del 2016, del salario accessorio del segretario comunale, poiché il limite ex art. 23, comma 2, del d.lgs 75/2017 deve essere applicato alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nel suo ammontare complessivo e non con riferimento ai fondi riferiti alle singole categorie di personale.
Infatti la Sezione Puglia con parere 27/2019 considera rilevante la finalità generale di inclusione, nell’ambito del tetto più volte citato, di tutte le somme complessivamente destinate al trattamento accessorio del personale e non l’omogeneità settoriale dei valori di riferimento. Quanto alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 10 giugno 2022, da cui scaturirebbe il dubbio interpretativo dell’Ente locale, la Corte, prescindendo dalla collocazione delle circolari nella gerarchia delle fonti, osserva che la circolare in parola attiene alle istruzioni tecniche per la compilazione del conto annuale della PA, finalità meramente tecnico-organizzativa, che non può dunque generare dubbi interpretativi rispetto ad una norma primaria sulla quale sono intervenute molteplici e convergenti deliberazioni della magistratura contabile.