Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con risoluzione n..3/DF del 17 aprile scorso, ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di rateazione, da parte degli enti locali, delle somme dovute a seguito della notifica di atti di accertamento esecutivo di cui all’art. 1, comma 792 della legge 7 dicembre 2019, n. 160.
Le modalità possono essere derogate dai comuni in base all’ampia autonomia regolamentare riconosciuta agli enti stessi per quanto riguarda la gestione delle
proprie entrate tributarie, fermi restando i limiti prescritti dall’art. 52, del D. Lgs. n. 446 del 1997, vale a dire l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi.
Poiché la riscossione e conseguentemente anche la rateazione delle entrate non rientrano fra le materie sottratte all’autonomia dei comuni dal citato art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, è l’ente locale stesso che, nel proprio regolamento, può disciplinare le modalità di riscossione, ivi comprese quelle di rateazione delle somme dovute a seguito di notificazione di atti impositivi.
Nel caso in cui l’ente locale abbia affidato la riscossione coattiva al soggetto preposto alla riscossione nazionale, in caso di affidamento della riscossione coattiva all’agente della riscossione, la facoltà per il comune di disciplinare la rateazione delle somme dovute sulla base della propria autonomia regolamentare e seguendo le disposizioni di cui all’art. 26, comma 1-bis del D. Lgs. n. 46 del 1999.
MEF, CIRCOLARE N.3/DF 17, 17 APRILE 2020