L’INDICAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA IN MISURA PARI A ZERO NON COMPORTA L’ESCLUSIONE AUTOMATICA DEL CONCORRENTE

L’INDICAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA IN MISURA PARI A ZERO NON COMPORTA L’ESCLUSIONE AUTOMATICA DEL CONCORRENTE

Il Collegio intende in primo luogo richiamare le coordinate interpretative elaborate a livello giurisprudenziale per quanto concerne i profili di interesse ai fini della presente disamina, rappresentati nella specie dall’ipotesi in cui l’offerta del concorrente rechi l’espressa quantificazione degli oneri aziendali della sicurezza in misura pari a zero, in rapporto alla disciplina normativa di riferimento, costituita in particolare dagli articoli 95, co. 10, e 97, co. 5, d.lgs. n. 50/2016, ratione temporis applicabile alla fattispecie controversa sulla base di quanto disposto dall’art. 226, co. 2, d.lgs. n. 36/2023, atteso che la procedura di gara de qua è stata indetta con bando del 8 marzo 2023 (cfr. doc. n. 6 della produzione documentale della resistente Trenitalia S.p.A.) e, dunque, in epoca antecedente alla data del 1° luglio 2023 (in cui il nuovo Codice dei contratti pubblici ha acquistato efficacia ex art. 229, co. 2, del medesimo d.lgs. n. 36/2023).

TAR Lazio, sez. III, 23.4.2024 n. 8116

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