La ricorrente sostiene che l’aggiudicataria, in stato di concordato preventivo con continuità aziendale già al momento della partecipazione, avrebbe dovuto essere esclusa per non aver fatto istanza e non aver conseguito dal giudice delegato apposita autorizzazione alla partecipazione alla gara.
Ed invero, secondo la costante giurisprudenza, la procedura concordataria in senso proprio, come anche sancito dall’art. 181 l. fallimentare, ha termine con l’omologa del concordato preventivo, a seguito della quale si apre la separata fase di esecuzione.
In tale fase, che segue appunto la omologazione, l’impresa riacquista la piena capacità di agire ai fini del compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, in ragione della restituzione della capacità di disporre del proprio patrimonio e di gestire l’azienda in capo all’organo gestorio, che deve operare nel rispetto del piano, senza necessità di autorizzazione, ferma restando la vigilanza degli organi della procedura.
Dunque, anche ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubbliche, l’impresa in concordato omologato non necessita di ulteriori autorizzazioni del giudice delegato o del tribunale, essendo il ruolo del tribunale limitato al controllo dell’attività tramite il commissario giudiziale.
Tar Campania, Napoli, Sez. V, 24/06/2022, n. 4325