La disposizione normativa, ai sensi dell’art. 80 al comma 5 lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016, contempla due distinte ipotesi alternative da cui è possibile inferire la riconducibilità delle offerte ad un “unico centro decisionale”, alla ricorrenza delle quali la stazione appaltante deve provvedere alla esclusione del concorrente, come desumibile, sul piano della tecnica legislativa, dall’uso dell’indicativo deontico che sottende l’imperatività della norma:
- sussistenza di una situazione di controllo “formale” di cui all’articolo 2359 del codice civile;
- sussistenza di una relazione sostanziale.
La ratio della norma è quella, infatti, di evitare il rischio di un previo accordo tra gli offerenti (appartenenti al medesimo gruppo o centro di interessi economici), che comprometterebbe la serietà del confronto concorrenziale ciò, in quanto la riconducibilità di due o più offerte a un unico centro decisionale costituisce ex se elemento idoneo a violare i generali principi in tema di par condicio, segretezza e
trasparenza delle offerte.
TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 19.3.2024 n. 78