Il chiaro dato testuale consente di precisare come non possa costituire violazione (nel senso riferito all’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara) la mera inosservanza del dovere di provvedere al pagamento spontaneo delle imposte dichiarate, quand’anche tale inosservanza si protragga oltre la comunicazione del risultato delle operazioni di liquidazione delle dichiarazioni fiscali effettuate dagli Uffici impositori.
La comunicazione dell’esito della liquidazione non contiene del resto alcuna intimazione di pagamento
direttamente coercibile, contenendo semmai una sollecitazione all’adempimento accompagnata da una riduzione premiale delle sanzioni, altrimenti dovute in caso di perdurante ritardo. Secondo la norma richiamata, può infatti essere qualificata come violazione – per quel che specificamente attiene alla fattispecie in esame – la sola inottemperanza agli obblighi di pagamento derivanti dalla susseguente notifica (oltreché degli atti impositivi propriamente detti, conseguenti all’esercizio dei poteri di verifica sostanziale e dell’azione accertatrice) delle cartelle di pagamento degli importi calcolati a seguito dell’attività di (mera) liquidazione e correzione formale delle dichiarazioni e dei versamenti, sia in materia di imposte dirette sia in materia di imposta sul valore aggiunto.