La scelta di bandire una gara avente ad oggetto entrambi i servizi di cui si è detto rientra nella piena discrezionalità dell’amministrazione, fermo l’obbligo di cui sopra, è parimenti del tutto legittimo che la stessa amministrazione eventualmente decida ad un certo punto di procedere con due gare separate,
oppure di gestire direttamente lei stessa uno o entrambi i servizi.
Non vi è dunque “obbligo”, per l’amministrazione, di procedere sempre e comunque ad una gara “integrale”, ma solo una facoltà in tal senso, nell’ottica della migliore tutela dell’interesse pubblico salvaguardato; in questi termini, trova altresì smentita il motivo di ricorso (dedotto, in particolare, sub parr. 7.2 e 7.3) in base al quale la scelta dell’amministrazione di (re-)internalizzare i servizi di valorizzazione del sito sarebbe illegittima in quanto adottata “in assenza di adeguata istruttoria volta ad
individuare le migliori e più efficienti modalità di valorizzazione del sito”.
Non compete infatti alla parte privata (né al giudice amministrativo) sostituirsi all’amministrazione nelle valutazioni tecnico-discrezionali (di sua esclusiva pertinenza) volte all’individuazione delle soluzioni più adeguate di tutela dell’interesse pubblico, in difetto degli stringenti presupposti (che qui non rilevano)
della violazione delle regole procedurali ovvero dell’eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà e travisamento dei fatti.