In riferimento alle modifiche apportate dalla Commissione Bilancio della Camera e
dell’approvazione del disegno di legge di bilancio in Aula, ANCI ha elaborato un documento di sintesi con le norme riguardanti Comuni e Città metropolitane.
In particolare:
– Risorse in favore degli enti in difficoltà finanziarie imputabili alle condizioni socio-economiche dei territori – commi 775 – 777:
Viene incrementato il fondo (già previsto dall’art. 53, comma 1, del d.l. 14 agosto 2020, n.
104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) con una dotazione di 100 milioni di
euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per l’anno 2022, per assicurare il risanamento
finanziario dei comuni in deficit strutturale. Viene stabilito il perimetro degli enti
interessati tra i comuni che:
• hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all’articolo 243-bis
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26
• risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se
in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte
costituzionale
• risultano avere il piano di riequilibrio deliberato ma in attesa della delibera della
sezione regionale della Corte dei Conti di approvazione o diniego del piano stesso
• con l’indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) calcolato dall’ISTAT con
riferimento all’ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio
nazionale (nel dl “Agosto” il valore-soglia era “100”)
• con relativa capacità fiscale pro capite, adottata ai sensi dell’articolo 43, comma 5-
quater, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 inferiore a 495
(nel dl “Agosto” la soglia era “395”).
La norma risolve alcuni dei problemi riscontrati in sede di prima applicazione, che aveva
visto esclusi dal riparto diversi Comuni in assenza dell’avvenuto esame del piano di riequilibrio da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti. Rimangono
invece tuttora esclusi i Comuni della Sardegna e della Sicilia, in quanto non risulta
applicabile il criterio della capacità fiscale, non calcolata in quei territori.
La ripartizione delle risorse viene fatta con decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.