Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1,nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall’articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema fiscale degli enti locali:
- mantenere il principio della progressività fiscale e, in ogni caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali;
- consolidare il sistema dell’autonomia finanziaria nell’ambito della potestà regolamentare degli enti locali;
- assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale garantendo i meccanismi di perequazione per superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacità fiscale;
- modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacità fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti da porre a disposizione dei comuni e dell’Agenzia delle entrate, idonei a facilitare ad accelerare l’aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti;
- razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimento; soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali;