Il Collegio ritiene, però, di aderire alla giurisprudenza che ha riconosciuto anche ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti nell’individuazione dei requisiti speciali di partecipazione purché, ex articolo 83, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, «attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti […]», così da poter ritenere legittima una clausola di un bando di gara relativo ad un appalto di servizi che richieda alle imprese servizi uguali, piuttosto che analoghi (Consiglio di Stato sez. V, 08 agosto 2023, n.7649; Consiglio di Stato, Sez. V, 22 febbraio 2021, n. 1540).
Occorre, in altri termini, evidenziare che la stazione appaltante, nell’esercizio della sua discrezionalità, ben può definire criteri ulteriori e più stringenti rispetto a quelli normativamente previsti, con il rispetto del limite della proporzionalità e della ragionevolezza, oltre che della pertinenza e congruità dei requisiti prescelti in relazione alle caratteristiche dello specifico oggetto di gara.