Affidamento diretto di lavori ex art. 1, comma 2, lett. a) D.L. 76/2020, con lettera di invito finalizzata a richiedere a taluni operatori economici la formulazione della loro migliore offerta, esprimendo una percentuale di sconto sull’importo totale di euro 92.500,00 delle opere previste nel computo metrico.
La stazione appaltante stabiliva altresì che l’eventuale affidamento sarebbe stato disposto anche nel caso in cui fosse pervenuto “un solo preventivo, purché ritenuto conveniente ed idoneo”.
Veniva quindi esperita una gara telematica cui partecipava l’impresa ricorrente, offrendo il ribasso dell’1% sull’importo di euro 92.000,00 di lavori.
Dopo la determina di aggiudicazione ( con cui era prevista, “data l’urgenza”, la “consegna anticipata dei lavori”) il responsabile unico del procedimento richiedeva poi all’aggiudicataria la produzione della documentazione utile ai fini della stipula del contratto di appalto. L’impresa provvedeva, dunque, ad effettuare gli adempimenti richiesti, compresi il versamento dei diritti di segreteria e la stipula della polizza assicurativa.
Tuttavia, con apposita nota a firma del Sindaco, veniva comunicato che “l’Amministrazione comunale, al fine di perseguire i principi di trasparenza, economicità e competitività tra operatori economici” intendeva revocare la determinazione di aggiudicazione.
E con successivo provvedimento del responsabile dell’ufficio tecnico veniva revocata in autotutela ex art. 21-quinquies, L. n. 241/1990 la determina di aggiudicazione.
Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 27/12/2021, n.2363