NON APPLICABILE ALL'OFFERTA TECNICA IL SOCCORSO ISTRUTTORIO

LE CONCESSIONI DEMANIALI COSTITUISCONO CONTRATTI ATTIVI ESCLUSI DALL’AMBITO DI APPPLICAZIONE DEL CODICE APPALTI

Il Collegio ritiene preliminarmente di chiarire, in quanto rilevante con riguardo a vari profili di contestazione, che, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, la procedura che viene in rilievo deve essere qualificata in termini di concessione di beni demaniali, a nulla rilevando, contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellante, la previsione della esecuzione di lavori che, come chiaramente emerge dalla documentazione in atti, sono strettamente correlati alla gestione del bene e alla relativa manutenzione e valorizzazione, attività, queste, che costituiscono un contenuto tipico del rapporto concessorio in esame.

Deve al riguardo anche evidenziarsi che, nella fattispecie, la durata della concessione ha considerato anche i costi delle opere necessarie alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene.
Le concessioni di beni demaniali, come noto, legittimano il concessionario allo svolgimento di un’attività economica in un’area demaniale, con assunzione del relativo rischio operativo, e non vertono su una prestazione di servizi o di lavori affidata dall’ente aggiudicatore; ne deriva, dunque, la loro inclusione tra i contratti attivi, con conseguente esclusione dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, ferma la necessaria applicazione di procedure imparziali e trasparenti e salvi gli auto vincoli eventualmente stabiliti dall’amministrazione nella selezione del concessionario.

Cons. Stato, sez. VII, 5.1.2024 n. 225

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