Trattandosi di un atto prodromico ed endoprocedimentale, esso non è impugnabile, poiché non è dotato di autonoma lesività, potendo essere fatti valere eventuali suoi vizi, unicamente in via derivata, impugnando il provvedimento finale dell’Autorità di vigilanza, unico atto avente natura provvedimentale e carattere autoritativo (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 3 aprile 2022, n. 2518).
Con riguardo infine, alla segnalazione all’ANAC, si rammenta la natura esclusivamente endoprocedimentale di tale previsione dispositiva. La segnalazione della revoca all’ANAC costituisce una mera comunicazione tra enti, di per sé priva di carattere lesivo. La segnalazione all’ANAC, ai fini dell’inserimento di un’annotazione nel casellario informatico delle imprese, oltre a costituire un obbligo per la Stazione Appaltante, si configura come atto prodromico ed endoprocedimentale e, come tale, non
impugnabile, perché non dotato di autonoma lesività, potendo essere fatti valere eventuali vizi solo in via derivata impugnando il provvedimento finale dell’Autorità di Vigilanza, unico atto avente natura provvedimentale e carattere autoritativo.