Il Collegio osserva, in aggiunta a quanto già correttamente motivato dal T.a.r., che, l’assegnazione in diritto di proprietà dei suoli per E.R.P., ai sensi della legge n. 865 del 1971, articolo 35, a cooperative edilizie non può aver luogo mediante un’assegnazione diretta degli stessi bensì, in ossequio ai principi di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), nonché nel rispetto di principi e regole procedurali di natura pubblicistica nella scelta del contraente (soddisfacimento del pubblico interesse e convenienza economica del negozio), al fine di garantire il massimo coinvolgimento degli operatori economici, in applicazione del principio di derivazione comunitaria di non discriminazione, l’assegnazione dei lotti deve avvenire previo esperimento di procedura concorsuale comparativa, della quale l’amministrazione deve dare massima pubblicità, nelle forme e nei tempi di legge.
È ben possibile, e legittimo invero, che, nell’indire il bando, l’amministrazione assegni alle cooperative edilizie di abitazione e ai loro consorzi priorità rispetto alle imprese di costruzione del settore edile (id est, criterio preferenziale – su cui fa leva l’appellante per inferire la legittimità dell’assegnazione diretta in proprio favore), ma si tratta, appunto, di un criterio preferenziale (di matrice legale), che opera pur sempre nell’ambito di una procedura che deve essere improntata ai principi della trasparenza, pubblicità, concorrenzialità e non discriminazione, e che non può essere, pertanto, interpretato (come propone invece l’appellante) nel senso di consentire una possibile assegnazione diretta e personalizzata.
Il Comune avrebbe dovuto, in ossequio alla normativa e ai principi comunitari validi anche in tema di concessione di beni pubblici, e recepiti anche nella normativa nazionale, assicurare lo svolgimento di una procedura comparativa volta a verificare l’eventuale esistenza di altri soggetti interessati all’intervento, al fine di soddisfare maggiormente l’interesse pubblico, cosa che nel caso di specie non risulta essere avvenuta nonostante l’ampiezza dei terreni e dunque il possibile instaurarsi di interessi di natura meramente speculativa.
Cons. Stato, sez. V, 12.4.2024 n. 3373