APPALTI - VERIFICA DI ANOMALIA ED ONERE DI MOTIVAZIONE

L’ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ DEI SUOLI PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEVE ESSERE EFFETTUATA CON PROCEDURA CONCORSUALE COMPARATIVA

Il Collegio osserva, in aggiunta a quanto già correttamente motivato dal T.a.r., che, l’assegnazione in diritto di proprietà dei suoli per E.R.P., ai sensi della legge n. 865 del 1971, articolo 35, a cooperative edilizie non può aver luogo mediante un’assegnazione diretta degli stessi bensì, in ossequio ai principi di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), nonché nel rispetto di principi e regole procedurali di natura pubblicistica nella scelta del contraente (soddisfacimento del pubblico interesse e convenienza economica del negozio), al fine di garantire il massimo coinvolgimento degli operatori economici, in applicazione del principio di derivazione comunitaria di non discriminazione, l’assegnazione dei lotti deve avvenire previo esperimento di procedura concorsuale comparativa, della quale l’amministrazione deve dare massima pubblicità, nelle forme e nei tempi di legge.

È ben possibile, e legittimo invero, che, nell’indire il bando, l’amministrazione assegni alle cooperative edilizie di abitazione e ai loro consorzi priorità rispetto alle imprese di costruzione del settore edile (id est, criterio preferenziale – su cui fa leva l’appellante per inferire la legittimità dell’assegnazione diretta in proprio favore), ma si tratta, appunto, di un criterio preferenziale (di matrice legale), che opera pur sempre nell’ambito di una procedura che deve essere improntata ai principi della trasparenza, pubblicità, concorrenzialità e non discriminazione, e che non può essere, pertanto, interpretato (come propone invece l’appellante) nel senso di consentire una possibile assegnazione diretta e personalizzata.

Il Comune avrebbe dovuto, in ossequio alla normativa e ai principi comunitari validi anche in tema di concessione di beni pubblici, e recepiti anche nella normativa nazionale, assicurare lo svolgimento di una procedura comparativa volta a verificare l’eventuale esistenza di altri soggetti interessati all’intervento, al fine di soddisfare maggiormente l’interesse pubblico, cosa che nel caso di specie non risulta essere avvenuta nonostante l’ampiezza dei terreni e dunque il possibile instaurarsi di interessi di natura meramente speculativa.

Cons. Stato, sez. V, 12.4.2024 n. 3373

Gennaio 2025

lunedìmartedìmercoledìgiovedìvenerdìsabatodomenica
30 Dicembre 2024
31 Dicembre 2024
1 Gennaio 2025
2 Gennaio 2025
3 Gennaio 2025
4 Gennaio 2025
5 Gennaio 2025
6 Gennaio 2025
7 Gennaio 2025
8 Gennaio 2025
9 Gennaio 2025
10 Gennaio 2025
11 Gennaio 2025
12 Gennaio 2025
13 Gennaio 2025
14 Gennaio 2025
15 Gennaio 2025
16 Gennaio 2025
17 Gennaio 2025
18 Gennaio 2025
19 Gennaio 2025
20 Gennaio 2025
21 Gennaio 2025
22 Gennaio 2025
23 Gennaio 2025
24 Gennaio 2025
25 Gennaio 2025
26 Gennaio 2025
27 Gennaio 2025
28 Gennaio 2025
29 Gennaio 2025
30 Gennaio 2025
31 Gennaio 2025
1 Febbraio 2025
2 Febbraio 2025