Il conferimento, da parte di un ente pubblico, di un incarico ad un professionista non inserito nella struttura organica dell’ente medesimo, costituisce espressione non di una potestà amministrativa,
bensì di semplice autonomia privata, ed è funzionale alla instaurazione di un rapporto di cosiddetta parasubordinazione.
Con conseguente attribuzione della controversia alla cognizione del giudice ordinario che, peraltro, assicura piena tutela con l’eventuale disapplicazione dell’atto presupposto.
La giurisprudenza ha anche avuto modo di chiarire che la cognizione sugli atti del procedimento comparativo ex art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa spetta al giudice ordinario in quanto:
- poiché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono caratterizzati da un rapporto di c.d. parasubordinazione, non possono essere equiparati ad un appalto di servizi, disciplinato dal Codice dei contratti pubblici;
- pertanto, anche l’atto di conferimento, da parte di un dirigente della pubblica amministrazione, di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa ad un soggetto esterno all’amministrazione, pur se preceduto da una procedura comparativa, come prescrive il vigente art. 7, comma 6-bis, del d.lgs. n. 165/2001, rientra nell’ambito soggettivo e oggettivo dell’art. 409, n. 3, cod. proc. civ..