Il diritto di accesso è definito dall’art. 22, co. 1, lett. a), L. n. 241/1990, come il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi.
L’accesso costituisce un elementare dovere procedimentale, il cui soddisfacimento dovrebbe costituire la misura di una, quantomeno basilare, efficienza della pubblica amministrazione .
L’affermazione del diritto di accesso ha contribuito al passaggio da un’Amministrazione “chiusa” a un’Amministrazione “aperta”.
Negli ultimi anni l’accento si è spostato dall’accesso ad atti e documenti alla trasparenza dell’azione amministrativa.
Tutto il giorno: Aggiornamento trimestrale del piano annuale dei flussi di cassa - II semestre
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30 Giugno 2026