LA STAZIONE APPALTANTE PUÒ REVOCARE IL PROVVEDIMENTO DI PROROGA TECNICA LADDOVE L’ESECUTORE NON ABBIA COMUNICATO LA SUSSISTENZA DI PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI ANTIMAFIA NEI PROPRI CONFRONTI

LA STAZIONE APPALTANTE PUÒ REVOCARE IL PROVVEDIMENTO DI PROROGA TECNICA LADDOVE L’ESECUTORE NON ABBIA COMUNICATO LA SUSSISTENZA DI PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI ANTIMAFIA NEI PROPRI CONFRONTI

La circostanza che il procedimento ex art. 32 d.l. 90/2014 è stato avviato per contratti pubblici diversi da quello stipulato con il Comune resistente e che la ricorrente abbia comunque manifestato espressamente la disponibilità ad ottenere la proroga del rapporto, disvela inequivocabilmente la volontà di celare la propria oggettiva incapacità a contrarre con la P.A.

Intenzione confermata dal contenuto della comunicazione del 6.5.2020 in cui si è richiamata, sviandola, l’attenzione della stazione appaltante sulla legittimità della prosecuzione del rapporto contrattuale. Il provvedimento di “interdittiva antimafia”, peraltro, determina una particolare forma di incapacità ex lege, parziale (in quanto limitata a specifici rapporti giuridici con la pubblica amministrazione) e tendenzialmente temporanea, con la conseguenza che al soggetto colpito dall’interdittiva è preclusa la possibilità di avere rapporti con la pubblica amministrazione quando questi sono riconducibili a quelli indicati dall’art. 67, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n. 3/2018).

Tale evidenza ha correttamente imposto al Comune di rideterminarsi in relazione della proroga concessa operando il recesso dal rapporto contrattuale in essere. La decisione della stazione appaltante è stata sorretta da un oggettivo interesse pubblico, affatto sminuito dal principio di tutela dell’affidamento, pur invocato, da escludere attesa l’assenza di ogni profilo di legittimità o buona fede nel contegno tenuto dalla ricorrente. In tal senso è inequivocabile l’assenza di buona fede o correttezza nei rapporti intercorsi tra le parti, vista la finalità simulatoria che ha sorretto la comunicazione del 6.5.2020, e tale evidenza è in sé il motivo logico sufficiente che ha sorretto anche la segnalazione all’ANAC.

TAR Sicilia, sez. II, 9.4.2024 n. 1183

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