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LA STAZIONE APPALTANTE NON È TENUTA A VERIFICARE LA PRESENZA DI DOCUMENTI DI OFFERTA TECNICA, OMESSI DAL CONCORRENTE, NELLA BANCA DATI ANAC

Il ricorrente, dopo aver evidenziato che il distacco tra le prime due graduate è di 0,879 punti, ha lamentato che l’aggiudicazione sarebbe “manifestamente viziata in ragione dell’errata e illegittima mancata attribuzione all’odierna ricorrente del punteggio invece spettante per il criterio tecnico B.7.2 – “Esperienza specifica (Impresa di esecuzione dei lavori)”, con attribuzione fino ad un massimo di 4 punti su base tabellare automatica”.

La mancata attribuzione di punteggio sarebbe derivata dall’omessa allegazione dei “documenti a comprova di quanto dichiarato”, secondo quanto previsto dal disciplinare.
Ha dedotto, però, che sarebbe “assolutamente pacifico che nel caso di specie il raggruppamento di cui CIR è mandataria ben può comprovare il possesso della specifica esperienza dichiarata mediante esibizione dei Certificati di Esecuzione Lavori (cd. C.E.L.) relativi a ciascuna delle due commesse allegate nella relativa dichiarazione di offerta. Certificati rilasciati in data ben antecedente alla partecipazione alla gara controversa”.

Ai fini della comprova del requisito premiale di esperienza specifica ben avrebbe potuto farsi riferimento anche ai certificati di esecuzione lavori (cd. C.E.L.), di cui all’art. 86, co. 5- bis, D.Lgs. n. 50/16, i quali risultano consultabili da tutte le stazioni appaltanti tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici istituita presso l’ANAC ai sensi dell’art. 81, co. 4, D.Lgs. n. 50/16. Consultazione divenuta ancora più semplice a seguito dell’entrata in vigore del cd. Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), operante anche rispetto alla gara controversa ai sensi dell’art. 22 Disciplinare”.

TAR Lazio, sez. IV, 26.9.2023 n. 14255

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