LA STAZIONE APPALTANTE PUÒ REVOCARE IL PROVVEDIMENTO DI PROROGA TECNICA LADDOVE L’ESECUTORE NON ABBIA COMUNICATO LA SUSSISTENZA DI PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI ANTIMAFIA NEI PROPRI CONFRONTI

LA STAZIONE APPALTANTE, DOPO L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA, MANTIENE IL POTERE DI REVOCA PER DOCUMENTATE E MOTIVATE ESIGENZE DI INTERESSE PUBBLICO

Il Tar Campania ribadisce come la stazione appaltante, dopo l’avvio della procedura di scelta del contraente, mantenga comunque il potere di revoca per documentate e motivate esigenze di interesse pubblico, anche consistenti in un diverso apprezzamento dei medesimi presupposti già considerati, in ragione delle quali sia evidente l’inopportunità o comunque l’inutilità della prosecuzione della gara stessa.

Tar Campania, Napoli, Sez. II, 04/10/2022, n. 6146,

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